Art. 8.
(Comitato scientifico).

      1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto da cinque membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali, in possesso di elevata e comprovata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.
      2. I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.
      3. Il comitato scientifico garantisce la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'INRAF e svolge attività propositiva, di consulenza e supporto ai suoi organi.

 

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